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D.L. 03/10/2006 n. 2622. All'articolo 1, comma 455 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, le parole: «dei costi complessivamente ammissibili» sono sostituite dalle seguenti: «degli altri costi in base ai quali è calcolato il contributo». 3. Il comma 458 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, si interpreta nel senso che la composizione prevista dalla citata disposizione per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990 n. 250, e successive modificazioni, consente l'erogazione dei contributi relativi all'anno 2006, qualora realizzata nel corso del medesimo anno. Art. 31 - Convenzioni aggiuntive 1. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975 n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni, e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all'articolo 20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni. Art. 32 - Riproduzione di articoli di riviste o giornali 1. All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941 n. 633, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.». Art. 33 - Modalità di rimborso alla società Poste Italiane 1. Le somme ancora dovute alla società Poste Italiane ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003 n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004 n. 46, sono rimborsate, previa D.L. 03/10/2006 n. 262 – Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. determinazione effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di concerto con il Ministero delle comunicazioni e con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con una rateizzazione di dieci anni. Art. 34 - Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche 1. All'articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni a) al comma 2, le parole: «da euro 1.500,00 ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti «da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00» e le parole: «di euro 5.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 50.000,00» b) al comma 5, le parole: «al doppio dei» sono sostituite dalle seguenti: «a venti volte i» c) al comma 8, le parole: «da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 30.000,00 ad euro 580.000,00» d) al comma 9, dopo le parole: «articolo 32,» sono inserite le seguenti: «ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 600.000,00;». Le parole: «da euro 1.500,00 ad euro 115.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00» e) al comma 11, le parole: «da euro 12.000,00 ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00» f) al comma 13, le parole: «da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00» g) al comma 14, le parole: «da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00» h) al comma 16, le parole: «da euro 5.800,00 ad euro 58.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 58.000,00 ad euro 580.000,00» i) dopo il comma 17 è inserito il seguente: «17-bis. Alle sanzioni amministrative irrogabili dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni. ». Capo X Disposizioni in materia di università Art. 35 - Organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca 1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006 n. 233, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero si articola in un Segretariato generale ed in sei uffici di livello dirigenziale generale, nonchè un incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni.»; nel comma 8-bis del medesimo articolo 1 sono soppresse le parole: «, il Ministero dell'università e della ricerca ». Art. 36 - Valutazione del sistema universitario e della ricerca 1. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonchè dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione, è costituita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con personalità giuridica di diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni a) valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'università e della ricerca b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione. 2. I risultati delle attività di valutazione dell'Agenzia costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca. 3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati a) la struttura e il funzionamento dell'Agenzia, secondo principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato D.L. 03/10/2006 n. 262 – Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. b) la nomina e la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri, e le relative indennità. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, contestualmente alla effettiva operatività dell'Agenzia, sono soppressi il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), istituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), istituito dall'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127, e il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 128. 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di spesa di cinque milioni di euro annui, si provvede utilizzando le risorse finanziarie riguardanti il funzionamento del soppresso CNSVU, nonchè, per la quota rimanente, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004 n. 311. Art. 37 - Disposizioni in materia di ordinamento universitario 1. Il comma 2-ter dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997 n. 398, è sostituito dal seguente: «2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2bis si applicano anche a coloro che conseguono la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999 n. 509. Per tali soggetti, a decorrere dall'anno accademico 2007-2008, con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, l'ordinamento didattico delle Scuole di cui al comma 1 può essere articolato sulla durata di un anno.». 2. All'articolo 22, comma 13, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, nel primo periodo, le parole: «è riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti: «può essere riconosciuto». Le università disciplinano nel proprio regolamento didattico le conoscenze e le abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonchè le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario da riconoscere quali crediti formativi. In ogni caso, il numero di tali crediti non può essere superiore a sessanta. 3. Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, si provvede con regolamento del Ministro dell'università e della ri- cerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, fermi restando i principi e i criteri enunciati nella medesima disposizione e prevedendo altresì idonei interventi di valutazione da parte del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) sull'attività svolta, anche da parte delle università e delle istituzioni già abilitate al rilascio dei titoli accademici alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, non può essere autorizzata l'istituzione di nuove università telematiche abilitate al rilascio di titoli accademici. Capo XI Misure di razionalizzazione e funzionalità del settore pubblico Art. 38 - Razionalizzazione della spesa energetica degli enti pubblici 1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione dell'uso delle risorse energetiche, gli enti pubblici sono autorizzati ad avviare procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale sulla concorrenza, per l'individuazione di società alle quali affidare servizi di verifica, monitoraggio ed interventi diretti, finalizzati all'ottenimento di riduzioni di costi di acquisto dell'energia, sia termica che elettrica. 2. Il corrispettivo delle società assegnatarie del servizio è dato esclusivamente dalla vendita di eventuali titoli di efficienza energetica rilasciati in conseguenza dell'attività svolta. Art. 39 - Disposizioni in materia di tutela dell'euro 1. Nell'ambito delle autorità nazionali competenti, ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera b), del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze raccoglie i dati tecnici e statistici, nonchè le relative informazioni, in applicazione degli articoli 7 e 8 del decreto- legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 409. 2. I soggetti obbligati al ritiro dalla circolazione delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità, in applicazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge di cui al comma 1, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento, per via telematica, i dati tecnici e le informazioni inerenti all'iden- D.L. 03/10/2006 n. 262 – Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. tificazione dei sospetti casi di falsità, secondo modalità stabilite nell'ambito delle rispettive competenze, dalla Banca d'Italia e dal Ministro dell'economia e delle finanze. |
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